Commento (di un magistrato) al Decreto Melandri-Amato

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MoniGo
00martedì 13 febbraio 2007 13:49
Calcio violento: il commento articolo per articolo al decreto Melandri-Amato

(a parte l'inizio è interessante)

di Aldo Natalini*

Calcio violento. Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dell'8 febbraio scorso - ed in vigore dallo stesso giorno - il "pacchetto sicurezza" messo a punto dai ministri Amato e Melandri ed approvato a tempo di record dal Consiglio dei ministri riunito d'urgenza mercoledì scorso dopo gli odiosi fatti di Catania.
Dunque, la risposta del Governo alla recrudescenza del teppismo da stadio è arrivata ancora una volta per decreto-legge, attesa la "straordinaria necessità ed urgenza - come si legge nel preambolo - di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi" (il testo del Dl 8/07 è qui integralmente leggibile nei documenti correlati).
Al di là della sussistenza dei presupposti costituzionali - all'esame già da oggi, in Senato, della prima commissione (Affari costituzionali), ove è iniziato il cammino parlamentare del relativo ddl di conversione (As 1314) - questo ennesimo provvedimento d'urgenza (il sesto, nella subiecta materia, in circa sette anni!) non sembra però avere il sapore della legge "eccezionale". Esso costituisce semmai un intervento mirato "chirurgicamente" a rendere più incisiva la normativa di settore: principalmente la legge 401/89 (qui leggibile nei documenti correlati, con in neretto le modifiche introdotte dal Dl 8/07).
Le altre misure affidate ad un separato ddl governativo. Gli aspetti meno urgenti e non direttamente concernenti la tematica della violenza negli stadi sono stati invece allocati in un Ddl governativo, che seguirà un separato iter parlamentare. Sarà perciò il Parlamento a discutere della proposta dell'esecutivo di abbassare da 10.000 a 7.500 la soglia minima di spettatori a cui si applica il decreto Pisanu, come pure della auspicata "privatizzazione" degli stadi, che potrebbe portare finalmente ad diretto coinvolgimento dei clubs nella gestione degli impianti (finora presi in locazione dai Comuni) e nella sicurezza interna mediante proprio personale (gli stewards, che rileverebbero le nostre forze dell'ordine, in modo da concentrarle solo all'esterno degli stadi).
Rimandata per ora anche la nascita dell'apposito Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, che sarà istituita con decreto del ministro delle Comunicazioni, nel contesto di talune modifiche al Tu della radiotelevisione atte ad estendere alla programmazione sportiva la disciplina speciale già prevista in materia di tutela dei minori in tv.

LA PRIMA PARTE DEL DL 8/07: LE PRESCRIZIONI SULL'IMPIANTISTICA SPORTIVA
Un primo gruppo di norme - disaggregate qua e là all'interno del Dl in commento - concerne lo scottante tema della sicurezza degli impianti, mirando all'immediata applicazione del decreto Pisanu (cioè il Dl 162/05, convertito, con modificazioni, in legge 210/05, pubblicato all'interno dell'inserto speciale "Sicurezza negli stadi: sanzioni più dure per i violenti" su "D&G" 40/05, p. 73-74, con commento di A. Natalini, Stop alla violenza negli stadi: ecco come. La sfida ai teppisti tra divieti e sanzioni. Videosorveglianza, biglietti nominativi e stretta sui bagarini, cui ci permettiamo di rinviare).

Il regime temporaneo delle "porte chiuse" (articolo 1, comma 1, Dl 8/07). D'ora in poi niente più gare in notturna e soprattutto niente più deroghe prefettizie (autorizzate di volta in volta dal Viminale) per gli stadi che non sono a norma. Viene introdotto il regime temporaneo delle "porte chiuse" fino all'esecuzione degli interventi strutturali e degli adeguamenti organizzativi ai prescritti standards di sicurezza (con buona pace dei presidenti dei clubs che, alla vigilia del varo del decreto, avevano fatto la voce grossa col Governo, sperando in un provvidenziale ripensamento dell'ultima ora). Quando però ci sono (almeno) i tornelli ed i controlli d'accesso per i biglietti nominativi, gli stadi non in regola potranno essere aperti ai soli abbonati (come è avvenuto domenica scorsa a San Siro, nda).
A vigilare su tutta la materia dell'impiantistica sarà l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (introdotto dall'articolo 1octies del Dl 28/03, convertito dalla legge 88/03, aggiunto dal Dl 162/05, convertito in legge 162/05), presieduto dal vicecapo della Polizia e composto da rappresentanze dei ministeri interessati e dal mondo del calcio. Sarà questa la sede istituzionale che, attraverso un work in progress, valuterà periodicamente la situazione della sicurezza dei nostri stadi, perseguendo l'obiettivo di riaprirli tutti in tempi rapidi.
La speciale procedura amministrativa per adeguare gli stadi (articolo 10 Dl 8/07). Sempre in tema di impiantistica, al fine di accelerare il più possibile l'adeguamento degli stadi agli standards ministeriali ad opera delle società utilizzatrici, si prevede che qualora occorrano particolari titoli abilitativi l'amministrazione competente provveda entro 48 ore (sic!) dalla proposizione della relativa istanza, convocando entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ex articolo 14 della legge 241/90, la quale a sua volta dovrà pronunciarsi entro le successive 24 ore. A questi tempi record (impensabili per qualunque altra pratica amministrativa, anche la più banale!) si aggiunge poi una speciale ipotesi di silenzio-accoglimento in difetto di provvedimento espresso nei suddetti tempi.
Il programma straordinario per l'impiantistica sportiva (articolo 11 Dl 8/07). Previsto anche un tavolo nazionale per l'adozione di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico e, in particolare, l'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. Alla convocazione del tavolo di concertazione provvederà il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

LA SECONDA PARTE DEL DL 8/07: I NUOVI DIVIETI ORGANIZZATIVI PER LE SOCIETÀ DI CALCIO
Un secondo gruppo di norme contenute nel decreto in commento reca poi - sempre nell'ottica della prevenzione dei fenomeni di violenza sportiva - innovazioni di carattere economico-organizzativo. Si punta, a vario titolo e livello, a spezzare una volta per tutte il (talora pernicioso e perverso) legame tra società calcistiche e tifosi violenti.
Il divieto di agevolazioni finanziarie alle tifoserie violente (articolo 8 Dl 8/07). Per fugare ogni possibilità di connivenza e/o dipendenza economica tra clubs calcistici da un lato ed ultrà facinorosi dall'altro, viene riprodotto anzitutto il divieto di contributi e facilitazioni già introdotto più di un decennio fa dall'articolo 1bis del Dl 717/94, convertito in legge 45/95 (il cui testo viene oggi pedissequamente riprodotto).
In quest'ottica alle società sportive è vietata ogni forma di agevolazione economico-finanziaria (con sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio) nei confronti dei soggetti diffidati, dei destinatari di misure di prevenzione o comunque di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. È parimenti vietato alle stesse società corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
Le modalità di osservanza e verifica, attraverso le questure interessate, di tali prescrizioni saranno definite entro 60 giorni con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello per le politiche giovanili e le attività sportive.
Alle società sportive inosservanti il prefetto competente applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
Il divieto di "in blocco" dei biglietti (articolo 1, comma 2, Dl 8/07). Bandita pure la vendita "in blocco" dei biglietti da parte delle società ospitanti nei confronti delle società ospitate, come pure la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica di più di dieci biglietti.

- quindi fino a 10, ok -

In caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 1quinquies, comma 5, del Dl 28/03.

Il divieto di vendita dei biglietti agli ultrà violenti (articolo 9 Dl 8/07). È fatto altresì divieto alle società di calcio vendere o distribuire biglietti di accesso ai tifosi diffidati o che siano stati comunque condannati, anche in via non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In caso di inosservanza è prevista l'irrogazione da parte del Prefetto della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro. Anche in questo caso il ministro dell'interno, di concerto con quello per le politiche giovanili e le attività sportive, definirà, entro 60 giorni, le modalità di verifica attraverso le questure territorialmente competenti.

Sanzioni per le società sportive che assumono steward pregiudicati (articolo 2, comma 2, Dl 8/07). Pene pecuniarie in vista, infine, per le società sportive che assumono stewards privi dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del Tulps: scatta in tal caso l'irrogazione, da parte del prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Del resto, trattandosi di personale parificato a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 6quater, comma 1, legge 401/89 (introdotto dal Dl 162/05, convertito dalla legge 210/05), agli incaricati di pubblico servizio, il governo ha pensato bene di prevedere una sanzione per quelle società che abbiano incaricato dei compiti di controllo dei biglietti, di instradamento degli spettatori e di sorveglianza interna in pratica dei pregiudicati.

LA TERZA PARTE DEL DL 8/07: LE MISURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE E PROCESSSUAL-PENALI
Passiamo ora all'analisi del terzo - e più corposo - gruppo di norme recanti nuovi e più incisivi strumenti sanzionatori di natura preventivo-amministrativa e processual-penale contro il fenomeno della violenza negli stadi.

I nuovi ambiti di applicazione soggettiva del Daspo (articolo 2 Dl 8/07). Cominciamo dal versante preventivo-amministrativo, ove si contempla l'estensione del campo di applicazione soggettiva del c.d. Daspo (acronimo che sta per: Divieto di accedere a manifestazioni sportive), di cui all'articolo 6 della legge 401/89.
D'ora in poi tale misura sarà applicabile anche nei confronti dei condannati per possesso di artifizi pirotecnici ex articolo 6ter legge 401/89 (prima non richiamato dall'articolo 6, comma 1, legge 401/89, forse in ragione della natura contravvenzionale di suddetto reato, oggi trasformato in delitto). Inoltre sarà passibile di Daspo anche di chi, "sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse": si tratta di una previsione (aggiunta in fine al comma 1 del citato articolo 6) che desta forti perplessità, laddove sembra prescindere del tutto, nella sua formulazione testuale, non tanto dall'esistenza di una condanna penale, ma persino di una mera denuncia di polizia. Unico referente normativo è costituito da non meglio definiti "elementi oggettivi" che, da soli, non consentono di fornire parametri certi cui ancorare un provvedimento amministrativo pur sempre fortemente limitativo ed incisivo. Ma tant'è.

La durata minima della diffida (articolo 2, comma 1, lettera b, Dl 8/07). Mediante un'interpolazione compiuta al comma 5 dell'articolo 6 della legge 401/89, viene prevista per la diffida una durata minima di tre mesi, prima non contemplata.
Il nuovo delitto di inosservanza dei Daspo (articolo 2, comma 1, lettera c, Dl 8/07). Giro di vite, poi, sul reato di inosservanza dei provvedimenti di Daspo: alla sanzione alternativa per l'innanzi contemplata (arresto da tre a diciotto mesi o multa fino ad euro 1.549) si sostituisce oggi la pena congiunta della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa fino a 10.000 euro. La mutata cornice edittale determina la trasformazione della corrispondente incriminazione, che da contravvenzione assurge oggi a delitto, con tutte le implicazioni che ne derivano, peraltro non sempre di segno repressivo. A fronte, infatti, dell'impraticabilità del beneficio dell'oblazione - prima invece consentito ex articolo 162bis Cp - sarà più arduo per il Pm di provare la sussistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore, non essendo più sufficiente contestargli un addebito meramente colposo.

La pena accessoria di pubblica utilità ed i nuovi limiti temporali (articolo 2, comma 1, Dl 8/07). Viene esteso poi ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il campo di applicazione delle pene accessorie di utilità sociale (già previste ex articolo 1 Dl 122/93 in tema di reati razziali) applicabili obbligatoriamente dal giudice penale. I condannati, oltre al divieto di accesso negli stadi ed all'obbligo di firma durante le partite per un periodo - praticamente triplicato - da sei mesi a sette anni (prima andava da due mesi a due anni), potranno vedersi altresì irrogata la pena dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, quali la pulizia dei bagni pubblici o delle scritte sui muri. In tal caso, però, la pena accessoria ha natura facoltativa e non obbligatoria per il giudice.

Misure di prevenzione personali e patrimoniali per gli ultrà (articolo 6 Dl 8/07). L'aggiunta dell'articolo 7ter alla legge 401/89 determina l'applicabilità delle misure di prevenzione personali di cui alle leggi 1423/56 e 575/65 anche nei confronti "delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 401/89.
Inoltre nei confronti degli stessi soggetti potrà essere applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 575/65, "relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2ter, comma 2, secondo periodo, della medesima legge 575/1965".

L'allargamento delle ipotesi di arresto (articolo 4, comma 1, lettera a, Dl 8/07). Sotto il profilo processuale si segnala anzitutto l'allargamento delle ipotesi in cui è consentito alle forze dell'ordine procedere all'arresto dei responsabili. È stata infatti ampliata la casistica del comma 1bis dell'articolo 8 della legge 401/89: oltre ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 Cpp, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6bis, comma 1, all'articolo 6ter (cioè possesso di artifizi pirotecnici, prima non previsto) e all'articolo 6, commi 1 e 6. Inoltre si è aggiunta la possibilità di arresto anche in caso di violazione del Daspo non accompagnato dalla prescrizione di comparizione personale nonché nel caso di violazione della pena accessoria dello svolgimento di lavori di pubblica utilità di cui al novellato al comma 7 dell'articolo 6 legge 401/89.

La stabilizzazione della "flagranza differita" a 48 ore (articolo 4, comma 1, lettera b, Dl 8/07). Sempre tra le misure processuali spicca la stabilizzazione della (tanto discussa) flagranza "in differita" e l'allungamento dei connessi limiti temporali di adozione, portati da 36 a 48 ore.
È stato infatti soppresso l'articolo 1bis del Dl 28/03 che - per arginare i sospetti di incostituzionalità - aveva previsto la cessazione dell'efficacia dei commi 1ter ed 1quater dell'articolo 8 legge 401/89 al 30 giugno 2005 (termine poi portato al 30 giugno 2007, in forza della proroga disposta con l'articolo 6 del Dl 115/05, convertito in legge 168/05).
Pertanto d'ora in poi - e senza più limiti temporali - in tutti i casi in cui non sia possibile procedere immediatamente, per ragioni di pubblica sicurezza, all'arresto degli autori di reati commessi in occasione od a causa di manifestazioni sportive, la Pg avrà due giorni (e non più un giorno e mezzo) per procedervi, sempre che l'identità personale sia inequivocabile sulla base della sola documentazione video fotografica. Per controbilanciare siffatto "scivolamento" temporale, è stato soppresso l'ambiguo (e discrezionale) riferimento agli altri "elementi oggettivi" utilizzabili dalle forze dell'ordine per l'identificazione, unicamente rilevando, ormai, il dato documentale delle immagini" fotografiche estrapolabili dai video.
Tali previsioni - c'è da credere - rinvigoriranno le tesi che propugnano l'incostituzionalità di tale speciale figura pre-cautelare (introdotta, in via temporanea come visto, dall'articolo 1 del Dl 28/03), da sempre fortemente sospettata di illegittimità perché - mediante la fictio iuris dell'ampliamento del concetto della "quasi flagranza" - dota in sostanza la polizia e non il magistrato penale del potere di limitare la libertà personale dopo che il reato si è consumato. Va in ogni caso ribadito - a giustificazione dell'eccezionalità di tale strumento - che la prevista facoltà di arresto con modalità differite nel tempo può corrispondere ad una reale necessità che non consente alternative (arrestare sugli spalti tifosi all'atto di lanciare oggetti in capo può difatti significare scatenare scontri violenti ed incontrollabili tra le tifoserie stesse e le forze dell'ordine). In questo senso sussisterebbe, quindi, la tassatività delle condizioni legittimanti l'arresto (differito), richiesta ex articolo 13 Costituzione; in ogni caso, poi, spetta pur sempre all'Ag controllare la reale sussistenza dei presupposti che legittimano tale potere coercitivo (così Laudi, in Diritto penale e processo, 8/03, p. 947),
I casi di giudizio direttissimo (articolo 4, comma 3, Dl 8/07). Allargato, infine, l'elenco dei reati di violenza sportiva per i quali può procedersi a rito direttissimo. Anche arrestato per il reato di possesso di artifizi pirotecnici di cui all'articolo 6ter legge 401/89 (oggi elevato a delitto) potrà essere portato ex abrupto davanti al giudice.

I NUOVI REATI DI LANCIO E POSSESSO DI MATERIALI PERICOLOSI. LE MODIFICHE AL CP
Venendo infine all'analisi, più particolareggiata, delle nuove fattispecie penali di nuovo conio e delle compiute modifiche al Cp, si segnala la (ennesima) modifica agli articoli 6bis e 6ter della legge 401/89 (articolo 3 Dl 8/07).
Il reato ex articolo 6bis legge 401/89: lancio di materiale pericoloso (articolo 3, comma 1, Dl 8/07). Nell'ambito della legislazione penale speciale, viene interpolato l'articolo 6bis, comma 1, della legge 401/89 - introdotto dal Dl 336/01 e già novellato, da ultimo, dal Dl 162/05 - incriminante la fattispecie di lancio di materiale pericoloso.
Anzitutto viene fortemente ispessita la cornice edittale di questa fattispecie che, da sei mesi a tre anni, passa oggi da uno a quattro anni di reclusione, con conseguente possibilità di adozione delle misure cautelari personali (articolo 280 e 287 Cpp).
La descrizione del fatto tipico resta sostanzialmente la medesima, ma viene allargata l'elencazione casistica degli oggetti pericolosi il cui lancio è penalmente sanzionato: per l'innanzi ci si limitava a punire il getto di "corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici". Oggi, invece, sono banditi: razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.
Alla condotta di lancio di suddetti strumenti si affianca poi quella di "utilizzazione", prima non prevista ed ormai parimenti sanzionata.
L'estensione del divieto temporale di razzi e fumogeni. Con apposita previsione normativa - a scanso di equivoci interpretativi - si considerano "commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva".
L'aggravante speciale. Sono state mantenute le due aggravanti speciali introdotte dal Dl 210/06. Se dal lancio di tali oggetti pericolosi deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva è previsto l'aumento di pena di un terzo (trattasi infatti di aggravante ad effetto comune). La pena invece è aumentata fino alla metà, se dal fatto deriva un danno alle persone (in tal caso si tratta di aggravante ad effetto speciale).
Il nuovo articolo 6ter legge 401/89: possesso di artifizi pirotecnici (articolo 3, comma 2, Dl 8/07). Novellata anche la fattispecie di possesso di cui all'articolo 6ter della legge 401/89, che muta veste giuridica: da contravvenzione diviene delitto, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Questa la nuova formulazione: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro". Anche in questo caso "si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva".
La nuova aggravate ad effetto speciale in tema di resistenza a pu (articolo 7 Dl 8/07). Infine sono state ritoccate all'in su anche le circostanze aggravanti delle figure codicistiche comuni della violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La pena minima prevista dal comma 2 dell'articolo 339 Cp, non è più di tre anni di reclusione, ma passa a cinque anni; immutata, invece, quella massima, che resta 15 anni. Inoltre all'articolo 339, è stato introdotto ulteriore capoverso, che rende applicabili le disposizioni del comma 2, salvo che il fatto costituisca più grave reato, "nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone".


* Avvocato, Magistrato onorario
wendy.tv
00martedì 13 febbraio 2007 21:48
[SM=x397157]
chi è che mi fa un riassunto??
centro storico
00martedì 13 febbraio 2007 21:51
Re:

Scritto da: wendy.tv 13/02/2007 21.48
[SM=x397157]
chi è che mi fa un riassunto??

constatata la lunghezza dell'articolo, dubito che qualcuno abbia letto qualcosa
zonastadio
00martedì 13 febbraio 2007 22:34
Re: Re:

Scritto da: centro storico 13/02/2007 21.51
constatata la lunghezza dell'articolo, dubito che qualcuno abbia letto qualcosa


impossibile. questo articolo non è a norma!
Ultras Italia
00martedì 13 febbraio 2007 22:51
Re: Re:

Scritto da: centro storico 13/02/2007 21.51
constatata la lunghezza dell'articolo, dubito che qualcuno abbia letto qualcosa



per me non li legge neanche monigo...fa copia e incolla come per le ricerche in classe...
zonastadio
00martedì 13 febbraio 2007 23:03
Re: Re: Re:

Scritto da: Ultras Italia 13/02/2007 22.51


per me non li legge neanche monigo...fa copia e incolla come per le ricerche in classe...


[SM=x397155] tecnica diffusa vedo!
enricotv
00mercoledì 14 febbraio 2007 13:32
Si veramente monigo che due coglioni con sti articoli.
O riporti le cose più interessanti o fai a meno di metterli!
MoniGo
00venerdì 16 febbraio 2007 10:45
Bah, sai, siccome è un commento articolo per articolo del Decreto, pensavo vi interessasse. Poi ad usum analphabetorum ho evidenziato le parti importanti [SM=x397155] [SM=x397214]
enricotv
00venerdì 16 febbraio 2007 13:34
Si ma tu in un articolo così grande dovresti evidenziare 1 paragrafo-massimo 2 che ritieni più importanti di altri.
Allora ha senso aprire topic del genere.
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