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06/10/2011
00:37
da
www.venetogol.it
Liapiave, col Vittorio Veneto tre punti a tavolino. Arriva il 3-0...!
Incredibile sentenza del Giudice Sportivo relativa alla gara giocata alla prima giornata del campionato di Eccellenza girone B tra Liapiave e Vittorio Veneto. La posizione irregolare è quella del giocatore Massimo De Martin, ex bomber delle giovanili del Milan e poi in seguito Vicenza, Pavia. L'attaccante infatti pare essere in possesso alla data dell'11/09/2011 di un certificato di inidoneità sportiva e non in possesso al contrario del documento di ripristino dell'attività agonistica. In virtù di questo cavillo burocratico il Liapiave passa a punteggio pieno a quota 12 mentre il Vittorio Veneto scende a quota 2. Questa la sentenza:
gara del 11/ 9/2011 LIAPIAVE - VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 25 del 28.09.2011.
La società A.S.D. Liapiave ha presentato tempestivamente e ritualmente reclamo avverso la regolarità della gara disputata l’11.09.2011 con la società Vittorio Falmec, deducendo l'irregolare posizione del giocatore MASSIMO DE MARTIN, a suo avviso non regolarmente tesserato alla data della disputa.
La società resistente ha replicato affermando che :
- il giocatore aveva superato l'idoneità medico-sportiva in data 21.07.2011, come da documentazione, che allegava;
- in data 12.08.2011 aveva provveduto a trasmettere all'Ufficio Tesseramenti lo stampato aggiornato della posizione del giocatore;
- in data 12.09.2011 aveva ricevuto la lettera r.a.r. del suddetto Ufficio, con la quale veniva richiesta la trasmissione del certificato medico-sportivo, attestante l'idoneità;
- in data 14.09.2011 aveva provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta, unitamente al prescritto modulo giallo. Riteneva, pertanto, che il giocatore fosse in posizione regolare.
Il G.S. :
- rilevato che al calciatore era stato revocato il tesseramento per inidoneità fisica, ex art. 42.1 lett. b) NOIF;
- considerato che, nell'ipotesi di specie, trattandosi di ripristino del tesseramento, esso non può ritenersi efficace che dalla data in cui l'Ufficio Tesseramento emette il provvedimento di ripristino, prima del quale il calciatore non può essere utilizzato;
- ritenuto, per i motivi sopra esposti, che alla data del 11.09.2011 il calciatore DE MARTIN MASSIMO non si trovava in posizione regolare;
P.Q.M.
delibera :
a) di NON omologare il risultato della gara LIAPIAVE - VITTORIO FALMEC, conseguito sul campo;
b) di applicare alla società Vittorio Falmec la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio :
LIAPIAVE - VITTORIO FALMEC 3 - 0.
05 ott 2011 17:30, Redazione Venetogol
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