Il testo del comunicato della figc
Il Procuratore Federale, esaminate le risultanze istruttorie, ha deferito:
alla Commissione Disciplinare Nazionale:
SCAGLIA MASSIMILIANO, calciatore tesserato per la soc. Treviso
Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 2, del C.G.S
per non aver rispettato le norme comportamentali in ordine al
tesseramento dei calciatori.
b) art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art 39, comma 2, delle
N.O.I.F., per la condotta tenuta in occasione della sottoscrizione dei
moduli federali relativi alla variazione di tesseramento e dell’annesso
contratto economico, perfezionati con la Società Treviso Football Club
1993 S.r.l.;
GARDINI GIOVANNI, Direttore Generale, all’epoca dei fatti, della soc.
Treviso Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:
a) art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 2, del C.G.S.
per aver svolto le trattative e la conclusione del contratto, diretto al
tesseramento del calciatore Scaglia Massimiliano, in modo irregolare
e in luogo diverso da quello ufficialmente stabilito dalle vigenti disposizioni
federali;
DALL’ANESE BRUNO, Segretario Generale, all’epoca dei fatti, della soc.
Treviso Football Club 1993 S.r.l. per le seguenti violazioni:
a) art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 8, comma 2, del
C.G.S., per aver svolto le trattative e la conclusione del contratto,
diretto al tesseramento del calciatore Scaglia Massimiliano, in modo
irregolare e in luogo diverso da quello ufficialmente stabilito dalle
vigenti disposizioni federali;
La società TREVISO FOOTBALL CLUB 1993 S.r.l.,
a) per la violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alle violazioni
contestate ai propri tesserati.
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E alla Corte di Giustizia Federale:
ALLEGRINI GIOVANNI, Agente di calciatori, per le seguenti violazioni:
a) art. 3 commi 1, 2, 4 del Regolamento Agenti, per la condotta tenuta in
occasione della sottoscrizione dei moduli federali con la Società
Treviso Football Club 1993 S.r.l.,
b) art. 12 del Regolamento Agenti, per non aver osservato le norme
federali nella conclusione del contratto di tesseramento del calciatore
Scaglia Massimiliano, tenendo la condotta di cui al punto a) e
sottoscrivendo il contratto in luogo diverso da quello fissato
espressamente dalle norme federali che regolano la materia.
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