DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO
BARELLA (all´epoca dei fatti Presidente della Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova Srl) E DELLA SOCIETA´ ALBIGNASEGO CALCIO Srl ora SAN PAOLO PADOVA Srl (nota n. 1986/1707pf09-10/SP/AM/ma dell´8.10.2010).
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione comunicata alle parti il 23 marzo 2010, accoglieva il ricorso del calciatore Cristian Bari e, per l´effetto, condannava la Società Albignasego Calcio Srl. (ora denominata San Paolo Padova srl), partecipante al campionato nazionale Serie D, a corrispondere al
ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di € 2.212,00.
La Commissione, nel contempo, faceva obbligo alla Società Albignasego di comunicare al Comitato di competenza entro trenta giorni dalla data di cui sopra i termini dell´avvenuto pagamento e di inviare nello stesso termine copia della liberatoria del calciatore datata e firmata in una al documento di identità.
Risultava che la Società Albignasego, nonostante il sollecito del Comitato Interregionale trasmesso a mezzo fax del 28 aprile 2010, non aveva eseguito l´obbligazione di pagamento, sicchè la Procura Federale, con atto datato 8 ottobre 2010, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Antonio Barella, all´epoca dei
fatti presidente della Società e la Società Albignasego Calcio Srl, ora San Paolo Padova srl, per violazione quanto al primo dell´art. 1 comma 1 CGS in riferimento all´art. 94 ter comma 11 NOIF, per responsabilità diretta ai sensi dell´art. 4 comma 1 CGS quanto alla seconda.
All´udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l´accoglimento del deferimento con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall´art. 8 commi 9 e 10 CGS.
Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno fatto pervenire a questa Commissione a mezzo fax del 10.11.2010 una dichiarazione a firma del calciatore Cristian Bari di non aver più nulla a pretendere, stante il pagamento da parte della Società dell´importo
liquidato dalla CAE.
Tale dichiarazione, peraltro priva di autenticazione della firma e di data certa, è stata trasmessa tardivamente perché oltre il termine di cui all´art. 30 comma 8 CGS e non può, pertanto, essere acquisita agli atti.
Il deferimento è fondato e dev´essere accolto.
Le violazioni ascritte ai deferiti risultano documentalmente provate, sicchè possono essere applicate le sanzioni richieste dall´organo requirenti, che sono conformi alla norma invocata.
P.Q.M.
Visti l´art. 8 commi 9 e 10 CGS, infligge al sig. Antonio Barella, nella qualità sopra evidenziata, l´inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società San Paolo Padova Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.
Questo il commento del ds Attilio Gementi: "Ci dispiace, lo sapevamo, ma non potevamo farci nulla-afferma il ds gialloblù.-All´epoca la società si chiamava Albignasego e non San Paolo, aveva altri dirigenti e noi non c´eravamo. Bisognava pagare entro il 28 maggio. Valuteremo se fare ricorso, ma non credo ci siano i margini".
Fonte:
www.sanpaolocalcio.it/news_scheda.php?idnews=324